Art. 19 RD 1736-1933

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 18 RD 1736-1933 vai all'articolo successivo: Art. 20 RD 1736-1933

Art. 19 RD 1736-1933 (Legge Assegni) approfondisci

La girata deve essere scritta sull'assegno bancario o su un foglio ad esso attaccato (allungamento). Deve essere sottoscritta dal girante.
La girata è valida ancorché il beneficiario non sia indicato o il girante abbia apposto soltanto la firma (girata in bianco). In questo caso la girata per essere valida deve essere scritta a tergo dell'assegno bancario o sull'allungamento.