Art. 203 disp.att.c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 203 disp.att.c.p.p. (Comunicazioni al ministro di grazia e giustizia )
in merito alla estradizione) 1. La cancelleria comunica senza ritardo al ministro di grazia e giustizia l'avvenuta scadenza del termine per l'impugnazione della sentenza della corte di appello o l'avvenuto deposito della sentenza della corte di cassazione. Trasmette, inoltre, al ministro di grazia e giustizia copia della sentenza della corte di appello non più soggetta a impugnazione ovvero copia della sentenza della corte di cassazione.