Art. 202 disp.att.c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 202 disp.att.c.p.p. (Consenso dell'interessato alla estradizione )
per l'estero) 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 703 e 717 del codice, il consenso dell'interessato alla estradizione è prestato davanti al presidente della corte di appello nel rispetto delle garanzie previste dall'articolo 701 comma 2. Il verbale è compilato in due originali, uno dei quali è trasmesso senza ritardo, a cura della cancelleria, al ministro di grazia e giustizia.