Art. 201 disp.att.c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 201 disp.att.c.p.p. (Traduzione delle domande provenienti )
da un'autorità straniera) 1. Le domande provenienti da un'autorità straniera nonchè i relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana.