Art. 201 disp.att.c.p.p.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 200 disp.att.c.p.p. vai all'articolo successivo: Art. 202 disp.att.c.p.p.

Art. 201 disp.att.c.p.p. (Traduzione delle domande provenienti ) approfondisci

da un'autorità straniera) 1. Le domande provenienti da un'autorità straniera nonchè i relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana.