Art. 204 disp.att.c.p.p.

Da Diritto Pratico.

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Art. 204 disp.att.c.p.p. (Comunicazioni all'autorità giudiziaria ) approfondisci

che ha trasmesso la rogatoria all'estero) 1. Le comunicazioni previste dall'articolo 727 comma 3 del codice devono pervenire all'autorità giudiziaria richiedente senza ritardo. Le comunicazioni dell'avvenuto inoltro della rogatoria ovvero dell'emissione del decreto previsto dall'articolo 727 comma 2 del codice devono comunque pervenire entro cinque giorni dalle rispettive date di inoltro e di emissione.