Art. 1985 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1985 c.c. (Recesso del contratto)
Il debitore può recedere dal contratto offrendo il pagamento del capitale e degli interessi a coloro con i quali ha contrattato o che hanno aderito alla cessione. Il recesso ha effetto dal giorno del pagamento.
Il debitore è tenuto al rimborso delle spese di gestione.