Art. 1985 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1985 c.c. (Recesso del contratto) approfondisci

Il debitore può recedere dal contratto offrendo il pagamento del capitale e degli interessi a coloro con i quali ha contrattato o che hanno aderito alla cessione. Il recesso ha effetto dal giorno del pagamento.
Il debitore è tenuto al rimborso delle spese di gestione.