Art. 1984 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1984 c.c. (Liberazione del debitore) approfondisci

Se non vi è patto contrario, il debitore è liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione, e nei limiti di quanto hanno ricevuto.