Art. 1983 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1983 c.c. (Controllo del debitore)
Il debitore ha diritto di controllare la gestione e di averne il rendiconto alla fine della liquidazione, o alla fine di ogni anno se la gestione dura più di un anno.
Se è stato nominato un liquidatore, questi deve rendere il conto anche al debitore.