Art. 1983 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1983 c.c. (Controllo del debitore) approfondisci

Il debitore ha diritto di controllare la gestione e di averne il rendiconto alla fine della liquidazione, o alla fine di ogni anno se la gestione dura più di un anno.
Se è stato nominato un liquidatore, questi deve rendere il conto anche al debitore.