Art. 1986 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1986 c.c. (Annullamento e risoluzione del contratto)
La cessione può essere annullata se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di essi, ovvero se ha occultato passività o ha simulato passività inesistenti.
La cessione può essere risoluta per inadempimento secondo le regole generali.