Art. 1842 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1841 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1843 c.c.

Art. 1842 c.c. (Nozione) approfondisci

L'apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.