Art. 1841 c.c.

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Art. 1841 c.c. (Apertura forzata della cassetta) approfondisci

Quando il contratto è scaduto, la banca, previa intimazione all'intestatario e decorsi sei mesi dalla data della medesima, può chiedere al giudice di pace l'autorizzazione ad aprire la cassetta. L'intimazione può farsi anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 273 300
L'apertura si esegue con l'assistenza di un notaio all'uopo designato e con le cautele che il giudice di pace ritiene opportune. 273 300
Il giudice di pace può dare le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti rinvenuti e può ordinare la vendita di quella parte di essi che occorra al soddisfacimento di quanto è dovuto alla banca per canoni e spese. 273 300
(112a)