Art. 1843 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1842 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1844 c.c.

Art. 1843 c.c. (Utilizzazione del credito) approfondisci

Se non è convenuto altrimenti, l'accreditato può utilizzare in più volte il credito, secondo le forme di uso, e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità.
Salvo patto contrario, i prelevamenti e i versamenti si eseguono presso la sede della banca dove è costituito il rapporto.