Art. 1821 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1821 c.c. (Danni al mutuatario per vizi delle cose) approfondisci

Il mutuante è responsabile del danno cagionato al mutuatario per i vizi delle cose date a prestito, se non prova di averli ignorati senza colpa.
Se il mutuo è gratuito, il mutuante è responsabile solo nel caso in cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario.