Art. 1820 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1819 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1821 c.c.

Art. 1820 c.c. (Mancato pagamento degli interessi) approfondisci

Se il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto.