Art. 1819 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1819 c.c. (Restituzione rateale)
Se è stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l'immediata restituzione dell'intero.