Art. 1818 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1818 c.c. (Impossibilità o notevole difficoltà di restituzione)
Se sono state mutuate cose diverse dal danaro, e la restituzione è divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore, questi è tenuto a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire.