Art. 1817 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1817 c.c. (Termine per la restituzione fissato dal giudice)
Se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze.
Se è stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà, il termine per il pagamento è pure fissato dal giudice.