Art. 1817 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1817 c.c. (Termine per la restituzione fissato dal giudice) approfondisci

Se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze.
Se è stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà, il termine per il pagamento è pure fissato dal giudice.