Art. 1816 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1815 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1817 c.c.

Art. 1816 c.c. (Termine per la restituzione fissato dalle parti) approfondisci

Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo è a titolo gratuito, a favore del mutuatario.