Art. 1822 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1822 c.c. (Promessa di mutuo)
Chi ha promesso di dare a mutuo può rifiutare l'adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell'altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie.