Art. 1791 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1791 c.c. (Nota di pegno)
Alla fede di deposito è unita la nota di pegno, sulla quale sono ripetute le indicazioni richieste dall'articolo precedente.
La fede di deposito e la nota di pegno devono essere staccate da un unico registro a matrice, da conservarsi presso i magazzini.