Art. 1790 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1789 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1791 c.c.

Art. 1790 c.c. (Fede di deposito) approfondisci

I magazzini generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare una fede di deposito delle merci depositate.
La fede di deposito deve indicare:
1) il cognome e il nome o la ditta e il domicilio del depositante;
2) il luogo del deposito;
3) la natura e la quantità delle cose depositate e gli altri estremi atti a individuarle;
4) se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa è stata assicurata.