Art. 1792 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1792 c.c. (Intestazione e circolazione dei titoli) approfondisci

La fede di deposito e la nota di pegno possono intestarsi al nome del depositante o di un terzo da questo designato, e sono trasferibili, sia congiuntamente sia separatamente, mediante girata.