Art. 164 disp.att.c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 164 disp.att.c.p.c. (Atti di trasferimento del bene espropriato)
Il giudice dell'esecuzione, in seguito all'alienazione del bene espropriato, compie in luogo del debitore tutti gli atti necessari al trasferimento del bene all'acquirente.