Art. 163 disp.att.c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 163 disp.att.c.p.c. (Ordine di cessazione della vendita forzata)
La cessazione della vendita forzata prevista dall'articolo 504 del codice è disposta dal giudice dell'esecuzione se questi presiede alla vendita, o altrimenti dall'ufficiale incaricato della stessa, che ne riferisce immediatamente al giudice che lo ha nominato. In questo caso il giudice, sentite le parti, pronuncia definitivamente sulla cessazione.