Art. 164-bis disp.att.c.p.c.

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Art. 164-bis disp.att.c.p.c. (Infruttuosità dell'espropriazione forzata) approfondisci

Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.