Art. 164 disp.att.c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 163 disp.att.c.c. vai all'articolo successivo: Art. 165 disp.att.c.c.

Art. 164 disp.att.c.c. approfondisci

Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 1385 del codice si applicano anche se il contratto sia stato concluso anteriormente al giorno dell'entrata in vigore del codice stesso, e anche se a tale data sia stato già iniziato il giudizio e questo sia tuttora pendente.