Art. 163 disp.att.c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 163 disp.att.c.c. approfondisci

Il giudice può ridurre la penale manifestamente eccessiva anche se il contratto sia stato concluso anteriormente all'entrata in vigore del codice e anche se il pagamento della penale sia stato giudizialmente domandato e il giudizio sia pendente alla data suddetta.