Art. 162 disp.att.c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 162 disp.att.c.c. approfondisci

La disposizione dell'art. 1283 del codice si applica anche se si tratta di obbligazioni sorte anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, quando gli interessi sono dovuti per almeno sei mesi.