Art. 165 disp.att.c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 165 disp.att.c.c.
Gli effetti dell'annullamento o della risoluzione dei contratti rispetto ai terzi sono regolati dalle disposizioni del codice civile del 1865 se la domanda sia stata proposta anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice.