Art. 1637 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1636 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1638 c.c.

Art. 1637 c.c. (Accollo di casi fortuiti) approfondisci

L'affittuario può, con patto espresso, assumere il rischio dei casi fortuiti ordinari. Sono reputati tali i fortuiti che, avuto riguardo ai luoghi e a ogni altra circostanza, le parti potevano ragionevolmente ritenere probabili.
E' nullo il patto col quale l'affittuario si assoggetta ai casi fortuiti straordinari.