Art. 1638 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1638 c.c. (Espropriazione per pubblico interesse)
In caso di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione temporanea del fondo locato, l'affittuario ha diritto di ottenere dal locatore la parte d'indennità a questo corrisposta per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto.