Art. 1638 c.c.

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Art. 1638 c.c. (Espropriazione per pubblico interesse) approfondisci

In caso di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione temporanea del fondo locato, l'affittuario ha diritto di ottenere dal locatore la parte d'indennità a questo corrisposta per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto.