Art. 1636 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1636 c.c. (Perdita fortuita dei frutti negli affitti annuali)
Se l'affitto ha la durata di un solo anno, e si è verificata la perdita per caso fortuito di almeno la metà dei frutti, l'affittuario può essere esonerato dal pagamento di una parte del fitto, in misura non superiore alla metà.
5a