Art. 1576 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1576 c.c. (Mantenimento della cosa in buono stato locativo) approfondisci

Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore.
Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.