Art. 1575 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1574 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1576 c.c.

Art. 1575 c.c. (Obbligazioni principali del locatore) approfondisci

Il locatore deve:
1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;
2) mantenerla in stato da servire all'uso convenuto;
3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione.