Art. 1575 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1575 c.c. (Obbligazioni principali del locatore)
Il locatore deve:
1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;
2) mantenerla in stato da servire all'uso convenuto;
3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione.