Art. 1577 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1577 c.c. (Necessità di riparazioni)
Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore.
Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purchè ne dia contemporaneamente avviso al locatore.