Art. 1577 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1577 c.c. (Necessità di riparazioni) approfondisci

Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore.
Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purchè ne dia contemporaneamente avviso al locatore.