Art. 1544 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1544 c.c. (Obblighi del venditore) approfondisci

Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell'eredità, è tenuto a rimborsarne il compratore, salvo patto contrario.