Art. 1544 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1544 c.c. (Obblighi del venditore)
Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell'eredità, è tenuto a rimborsarne il compratore, salvo patto contrario.