Art. 1543 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1543 c.c. (Forme) approfondisci

La vendita di un'eredità deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullità.
Il venditore è tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell'eredità.