Art. 1545 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1545 c.c. (Obblighi del compratore)
Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per debiti e pesi dell'eredità, e deve corrispondergli quanto gli sarebbe dovuto dall'eredità medesima, salvo che sia convenuto diversamente.