Art. 1545 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1545 c.c. (Obblighi del compratore) approfondisci

Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per debiti e pesi dell'eredità, e deve corrispondergli quanto gli sarebbe dovuto dall'eredità medesima, salvo che sia convenuto diversamente.