Art. 1314 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1314 c.c. (Obbligazioni divisibili)
Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l'obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte.