Art. 1314 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1314 c.c. (Obbligazioni divisibili) approfondisci

Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l'obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte.