Art. 1313 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1313 c.c. (Insolvenza di un condebitore in caso di ) approfondisci

rinunzia alla solidarietà).
Nel caso di rinunzia del creditore alla solidarietà verso alcuno dei debitori, se uno degli altri è insolvente, la sua parte di debito è ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà.