Art. 1313 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1313 c.c. (Insolvenza di un condebitore in caso di )
rinunzia alla solidarietà).
Nel caso di rinunzia del creditore alla solidarietà verso alcuno dei debitori, se uno degli altri è insolvente, la sua parte di debito è ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà.