Art. 1312 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1312 c.c. (Pagamento separato dei frutti o degli interessi) approfondisci

Il creditore che riceve, separatamente e senza riserva, la parte dei frutti o degli interessi che è a carico di uno dei debitori perde contro di lui l'azione in solido per i frutti o per gli interessi scaduti, ma la conserva per quelli futuri.