Art. 1312 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1312 c.c. (Pagamento separato dei frutti o degli interessi)
Il creditore che riceve, separatamente e senza riserva, la parte dei frutti o degli interessi che è a carico di uno dei debitori perde contro di lui l'azione in solido per i frutti o per gli interessi scaduti, ma la conserva per quelli futuri.