Art. 1315 c.c.

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Art. 1315 c.c. (Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debitore) approfondisci

Il beneficio della divisione non può essere opposto da quello tra gli eredi del debitore, che è stato incaricato di eseguire la prestazione o che è in possesso della cosa dovuta, se questa è certa e determinata.