Art. 1315 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1315 c.c. (Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debitore)
Il beneficio della divisione non può essere opposto da quello tra gli eredi del debitore, che è stato incaricato di eseguire la prestazione o che è in possesso della cosa dovuta, se questa è certa e determinata.