Art. 1279 c.c.

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Art. 1279 c.c. (Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale) approfondisci

La disposizione dell'articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola «effettivo» o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell'obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.