Art. 1278 c.c.

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Art. 1278 c.c. (Debito di somma di monete non aventi corso legale) approfondisci

Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento.