Art. 1278 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1278 c.c. (Debito di somma di monete non aventi corso legale)
Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento.