Art. 1280 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1279 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1281 c.c.

Art. 1280 c.c. (Debito di specie monetaria avente valore intrinseco) approfondisci

Il pagamento deve farsi con una specie di moneta avente valore intrinseco, se così è stabilito dal titolo costitutivo del debito, semprechè la moneta avesse corso legale al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.
Se però la moneta non è reperibile, o non ha più corso, o ne è alterato il valore intrinseco, il pagamento si effettua con moneta corrente che rappresenti il valore intrinseco che la specie monetaria dovuta aveva al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.