Art. 126-quinquies DLT 385-1993
Da Diritto Pratico.
Art. 126-quinquies DLT 385-1993 (Contratto quadro)
1. Ai contratti quadro si applica l’articolo 117, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7. Il potere previsto dall’articolo 117, comma 2, è esercitato dalla Banca d’Italia.
2. In qualsiasi momento del rapporto, l’utilizzatore di servizi di pagamento che ha concluso un contratto quadro può richiedere le condizioni contrattuali del contratto quadro nonché le informazioni relative al contratto quadro previste ai sensi dell’articolo 126-quater, comma 1, lettera a), su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.
* vai all'articolo precedente: Art. 126-quater DLT 385-1993 (Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti)
* vai all'articolo successivo: Art. 126-sexies DLT 385-1993 (Modifica unilaterale delle condizioni)