Art. 126-quater DLT 385-1993
Art. 126-quater DLT 385-1993 (Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti)
1. La Banca d'Italia disciplina:
a) contenuti e modalità delle informazioni e delle condizioni che il prestatore dei servizi di pagamento fornisce o rende disponibili all’utilizzatore di servizi di pagamento, al pagatore e al beneficiario. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile. In particolare, l’utilizzatore dei servizi di pagamento è informato di tutte le spese dovute al prestatore di servizi di pagamento e della loro suddivisione. Sono previsti obblighi di trasparenza semplificati nel caso di utilizzo di strumenti di pagamento che riguardino operazioni o presentino limiti di spesa o avvaloramento inferiori a soglie fissate dalla stessa Banca d'Italia;
b) casi, contenuti e modalità delle comunicazioni periodiche sulle operazioni di pagamento.
2. Non si applicano gli articoli 67-quinquies, 67-sexies, comma 1, lettere a), b) ed h), 67- septies, comma 1, lettere b), c), f) e g), 67-octies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Prima di disporre l’operazione di pagamento l’utilizzatore è informato:
a) dal beneficiario, di eventuali spese imposte o riduzioni proposte per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento;
b) dal prestatore di servizi di pagamento o da un terzo, di eventuali spese imposte per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento.
* vai all'articolo precedente: Art. 126-ter DLT 385-1993 (Spese applicabili)
* vai all'articolo successivo: Art. 126-quinquies DLT 385-1993 (Contratto quadro)