Art. 1258 c.c.

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Art. 1258 c.c. (Impossibilità parziale) approfondisci

Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile.
La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunchè dal perimento totale della cosa.