Art. 1258 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1258 c.c. (Impossibilità parziale)
Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile.
La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunchè dal perimento totale della cosa.