Art. 1259 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1259 c.c. (Subingresso del creditore nei diritti del debitore)
Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata è divenuta impossibile, in tutto o in parte, il creditore subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato l'impossibilità, e può esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento.