Art. 1257 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1257 c.c. (Smarrimento di cosa determinata) approfondisci

La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa è smarrita senza che possa esserne provato il perimento.
In caso di successivo ritrovamento della cosa, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente.