Art. 1257 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1257 c.c. (Smarrimento di cosa determinata)
La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa è smarrita senza che possa esserne provato il perimento.
In caso di successivo ritrovamento della cosa, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente.